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Sez. 6, Sentenza n. 10373 del 16/01/2002 Ud. (dep. 12/03/2002) Rv. 221351 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Spostamento di competenza a seguito di legge istitutiva di nuovo ufficio giudiziario - Individuazione del giudice competente per la celebrazione dell'udienza preliminare - Normativa vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221351-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

In virtù del principio "tempus regit actum", che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell'udienza preliminare avanti all'ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza (nella specie istituendo il nuovo ufficio giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata). La competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della "perpetuatio jurisdictionis", salvo che la legge non introduca una specifica normativa derogatoria. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al Tribunale predetto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Legge 11/02/1992 num. 126 art. 3, Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)