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Sez. U, Sentenza n. 11397 del 25/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 202870 - 01

Pena - Ragguaglio fra pene diverse | Nuovi criteri di ragguaglio - Fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 402 del 1993 - Sanzioni sostitutive - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202870-01

Pena - Ragguaglio fra pene diverse

Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, terzo comma, cod. pen., che prescrive l'applicazione della norma più favorevole per l'imputato. Ne consegue che il principio del "favor rei" trova attuazione, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, anche con riferimento ai nuovi criteri di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva introdotti dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402, di modifica dell'art. 135 cod. pen., in base ai quali si effettua, in virtù del richiamo a quest'ultima disposizione operato dal suddetto art. 53 legge n. 689 del 1981, il calcolo della sanzione sostitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)