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Sez. U, Sentenza n. 6523 del 27/07/1987 (Rv. 454780 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - AZIENDA MUNICIPALIZZATA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FASE PRODROMICA DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454780-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - AZIENDA MUNICIPALIZZATA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FASE PRODROMICA DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La giurisdizione del giudice ordinario, sulle cause inerenti al rapporto di lavoro con i dipendenti di enti pubblici economici, quali le aziende municipalizzate, deve essere affermata anche quando la controversia investa la fase prodromica alla Costituzione del rapporto stesso, come nel caso in cui si denunci l'illegittimità delle operazioni di un concorso e si chieda il riconoscimento del diritto all'assunzione, poiché, anche in tale fase, i suddetti enti operano nell'Esercizio di facoltà imprenditoriali, non di poteri pubblicistici di autorganizzazione. (V 322/83, mass n 425125.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)