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Sez. U, Sentenza n. 322 del 15/01/1983 (Rv. 425125 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - DIPENDENTI - RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425125-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - DIPENDENTI - RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE - ESTENSIONE.*

La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti di azienda municipalizzata (nella specie, ATAC di Roma), in considerazione della sua natura di impresa gestita da un ente pubblico e del conseguente carattere privatistico di detto rapporto, si estende anche alle cause che investano la fase prodromica alla Costituzione del rapporto stesso, con la denuncia di Atti o comportamenti dell'azienda che si assumono contrari alle norme ed ai patti che regolano l'assunzione del personale (nella specie, esclusione dei requisiti di idoneità fisica previsti dall'art. 10 dell'all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148), atteso che, anche nella suddetta fase, l'azienda medesima non esercita poteri autoritativi, ma svolge un'attività soggetta alla disciplina privatistica di quel rapporto. (V 5775/81, mass n 416485; (V 4736/81, mass n 415468; (V 6452/79, mass n 403184).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 10 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)