Sez. 2, Sentenza n. 3887 del 29/06/1985 (Rv. 441463 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MANCANZA DI PROVA CIRCA GLI INVESTIMENTI POSSIBILI CON LA SOMMA NON PAGATA - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE ALLA STREGUA DELL'ENTITÀ DEI PERDUTI INTERESSI BANCARI - AMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MANCANZA DI PROVA CIRCA GLI INVESTIMENTI POSSIBILI CON LA SOMMA NON PAGATA - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE ALLA STREGUA DELL'ENTITÀ DEI PERDUTI INTERESSI BANCARI - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di obbligazioni pecuniarie, ed al fine del riconoscimento in favore del creditore del maggior danno derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., la Mancanza di una specifica prova, circa gli investimenti che il creditore medesimo avrebbe potuto effettuare con la somma dovutagli, sì da sottrarsi agli effetti dell'inflazione, non esclude che il giudice del merito possa quantificare il predetto danno alla stregua dell'entità dei perduti interessi bancari, in considerazione del più comune e normale impiego del denaro, secondo l'id quod plerumque accidit. (V 3806/83, mass n 428727; (V 664/82, mass n 418430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)