Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 04/06/1983 (Rv. 428727 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIORE DANNO - CRITERI - PRESUNZIONI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL MAGGIORE DANNO - CRITERI - PRESUNZIONI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di obbligazioni pecuniarie, al fine della liquidazione del maggior danno derivante da svalutazione monetaria sopravvenuta durante la mora del debitore, è consentito al giudice di ricorrere ad elementi presuntivi in ordine alla possibilità di impiego del danaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, sempre che quest'ultimo non soltanto deduca di aver subito il preteso maggior danno, bensì anche alleghi dati concreti che permettano la valutazione dell'indicata situazione. (V 4554/82, mass n 422529; (V 2422/82, mass n 420286; (V 664/82, mass n 418430; (V 250/82, mass n 417947; (Conf 5458/82, mass n 423219; (Conf 4365/82, mass n 422345; (Conf 3122/82, mass n 421055; (Conf 1818/82, mass n 419661; (Conf 1383/82, mass n 419226; (Conf 329/82, mass n 418030).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)