Sez. L, Sentenza n. 135 del 11/01/1986 (Rv. 443786 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA IN PRIMO GRADO - PRECISAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CREDITO NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA PARTE SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA IN PRIMO GRADO - PRECISAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CREDITO NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA PARTE SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITÀ - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'Inail - ove agisca con Azione di regresso ex artt. 10 ed 11 T.U. N. 1124 del 1965 ed ottenga in primo grado il pieno riconoscimento della sua pretesa - può legittimamente precisare l'ammontare del suo credito nel giudizio d'appello, promosso dalla parte soccombente, chiedendo l'aggiornamento monetario in ragione della svalutazione verificatasi nelle more senza necessità di proporre sul punto appello incidentale, giacché non vi è alcun mutamento della domanda, che resta quella originaria, avente ad oggetto un credito di valore quantificabile esattamente solo al momento della liquidazione definitiva ad opera del giudice. (V 1712/79, mass n 398071).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)