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Sez. L, Sentenza n. 2754 del 18/03/1987 (Rv. 451867 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO DELL'ISTITUTO - DOMANDA IN APPELLO DI UNA SOMMA MAGGIORE CONSEGUENTE A RILIQUIDAZIONE DELLA RENDITA IN VIRTÙ DI SOPRAVVENUTI MIGLIORAMENTI - AMMISSIBILITÀ - FORMULAZIONE CON APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA IN APPELLO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI SULL'IMPORTO DELLA RENDITA ANCHE PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451867-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO DELL'ISTITUTO - DOMANDA IN APPELLO DI UNA SOMMA MAGGIORE CONSEGUENTE A RILIQUIDAZIONE DELLA RENDITA IN VIRTÙ DI SOPRAVVENUTI MIGLIORAMENTI - AMMISSIBILITÀ - FORMULAZIONE CON APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA IN APPELLO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI SULL'IMPORTO DELLA RENDITA ANCHE PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROPONIBILITÀ.*

Nella controversia instaurata a seguito dell'Esercizio dell'Azione di regresso da parte dell'i.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non costituisce domanda nuova - vietata in appello - la richiesta, formulata da tale istituto, di una somma maggiore (di quella indicata in primo grado) e conseguente alla riliquidazione della rendita (corrisposta all'infortunato) in virtù di sopravvenuti miglioramenti della medesima; né occorre che detta richiesta - la quale non immuta la causa petendi della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del petitum - sia formulata dall'i.N.A.I.L. (vittorioso nel giudizio di primo grado) mediante appello incidentale, la cui necessità va esclusa anche per la richiesta - anch'essa proponibile in Sede di appello - degli interessi compensativi sull'importo della rendita, ancorché relativi al periodo anteriore alla sentenza di primo grado. (V 1573/86, mass n 444949; (V 135/86, mass n 443786; (V 6242/84, mass n 437870).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)