Sez. 4, Sentenza n. 7653 del 16/12/2004 Ud. (dep. 01/03/2005) Rv. 230881 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE | Teste sottoposto a condotta illecita - Accertamento da parte del giudice - Standard probatorio - Indicazione.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE
In tema di testimonianza, nel procedimento incidentale diretto ad accertare la 'provata condotta illecità riguardante il testimone (art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.), il giudizio sull'inquinamento della prova deve fondarsi su uno standard probatorio di livello elevato, ma non equipollente a quello necessario per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato, che faccia tuttavia leva su 'elementi concretì e non su semplici sospetti o congetture.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)