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Sez. 2, Sentenza n. 12481 del 04/03/2005 Ud. (dep. 04/04/2005) Rv. 231593 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE | Teste falso o reticente - Acquisizione delle precedenti dichiarazioni - Limiti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231593-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE

In tema di testimonianza, la deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio contenuta nell'art.500, comma quarto, cod. proc. pen. si riferisce alle sole condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), ma non a quelle realizzate "dal" dichiarante stesso, quale la falsa testimonianza anche nella forma della reticenza (In motivazione la Corte, nel richiamare le ordinanze della Corte Costituzionale n. 453 del 2002, n.518 del 2002, n. 258 del 2003, osserva che la "condotta illecita" reca impedimento alla esplicazione del contraddittorio inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento - come pure di tacere - non incide, di per sé, sulla lineare esplicazione di esso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)