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Sez. 1, Sentenza n. 23407 del 24/03/2015 Cc. (dep. 01/06/2015) Rv. 263963 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Termini per la decisione - Carattere ordinatorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263963-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, i termini entro i quali, ai sensi dell'art. 7, comma primo e 10 comma secondo del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, il Tribunale e la Corte di appello devono provvedere, rispettivamente, sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e sul ricorso in appello avverso il decreto di primo grado, sono di natura ordinatoria, in mancanza della previsione di qualsiasi sanzione per il mancato rispetto degli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)