Sez. 1, Sentenza n. 21740 del 07/03/2019 Cc. (dep. 17/05/2019) Rv. 276315 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso in appello avverso il decreto applicativo di confisca - Art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Termine per la decisione - Scadenza - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorrente dal deposito dell'atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)