diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 24472 del 17/11/2006 (Rv. 594954 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 31 del d.l. n. 429 del 1982 - Liquidazione dell'INVIM in base all'istanza del contribuente - Criteri - Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Limiti.
Stato
decisa il 2006-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594954-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale per INVIM, se l'Amministrazione accetta l'istanza del contribuente di avvalersi della definizione agevolata ai sensi dell'art. 31 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, deve liquidare la somma dovuta sulla base dell'incremento di valore dichiarato, aumentato del venti per cento, restandole preclusa ogni altra valutazione, ivi compresa la rideterminazione dell'imponibile con decurtazione delle spese dal valore iniziale dell'immobile. La dichiarazione del contribuente è, infatti, modificabile dall'ufficio, a norma dell'art. 32 del medesimo d.l., solo per violazione delle norme sul condono (e per entrambe le parti per correzione degli errori materiali).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 10/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)