Sez. 1, Sentenza n. 6251 del 09/07/1996 (Rv. 498449 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Condono fiscale ex D.L. n.429 del 1982 - Liquidazione dell'I.N.V.I.M. dovuta in conseguenza del condono - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, l'amministrazione finanziaria è tenuta a liquidare l'I.N.V.I.M. dovuta in conseguenza del condono sulla base dell'incremento di valore dichiarato dal contribuente, aumentato del venti per cento, restando preclusa la possibilità di liquidare tale imposta sulla base di un diverso valore iniziale risultante dagli atti in possesso dell'Ufficio, anche se costituente un valore fiscalmente certo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)