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Sez. 1, Sentenza n. 1728 del 17/03/1982 (Rv. 419569 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROTRAZIONE ILLEGITTIMA OLTRE I LIMITI PREVISTI DALL'ART. 30 DEL D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - DIRITTI E FACOLTÀ DELL'APPALTATORE.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419569-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROTRAZIONE ILLEGITTIMA OLTRE I LIMITI PREVISTI DALL'ART. 30 DEL D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - DIRITTI E FACOLTÀ DELL'APPALTATORE.*

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora la sospensione dei lavori, disposta dall'amministrazione committente, si protragga illegittimamente, oltre i limiti segnati dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, dopo che siano venute meno le cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze ostative alla loro prosecuzione a regola d'arte, ovvero dopo che siano venute meno le ragioni di pubblico interesse o necessità giustificative della sospensione medesima, deve riconoscersi all'appaltatore, oltre al diritto ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera, nonché al rimborso delle maggiori spese (con l'osservanza dell'Onere della tempestiva riserva non oltre il verbale di ripresa dei lavori), anche il diritto di conseguire la risoluzione del contratto per inadempimento dell'amministrazione medesima, senza necessità di preventiva riserva, ed in applicazione dei principi generali sui contratti sinallagmatici, ove ne concorrano i relativi requisiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)