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Sez. 1, Sentenza n. 6911 del 15/12/1982 (Rv. 424563 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - DIRITTI O ECCEZIONI INCIDENTI SUL COMPENSO COMPLESSIVO - ONERE DELLA RISERVA A CARICO DELL'APPALTATORE - FUNZIONE - LIMITAZIONE DELLA RISERVA AD ELEMENTI DI NATURA STRETTAMENTE CONTABILE - INIDONEITÀ - FATTI COMUNQUE IDONEI A PRODURRE SPESA - RILEVANZA - DIPENDENZA DI ESSI DA COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424563-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - DIRITTI O ECCEZIONI INCIDENTI SUL COMPENSO COMPLESSIVO - ONERE DELLA RISERVA A CARICO DELL'APPALTATORE - FUNZIONE - LIMITAZIONE DELLA RISERVA AD ELEMENTI DI NATURA STRETTAMENTE CONTABILE - INIDONEITÀ - FATTI COMUNQUE IDONEI A PRODURRE SPESA - RILEVANZA - DIPENDENZA DI ESSI DA COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

L'Onere della riserva che, nella disciplina dell'appalto di opere pubbliche, è posto a carico dell'appaltatore per poter far valere verso l'amministrazione committente diritti o eccezioni incidenti sul compenso complessivo, assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano suscettibili di aggravare il costo dell'opera e siano oggetto di contrastanti valutazioni delle parti, ed esso pertanto non può ritenersi ristretto agli elementi di natura strettamente contabile, ma, come risulta dalla disciplina contenuta nel regolamento dei lavori pubblici di cui al R.d. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda tutti i fatti che siano comunque idonei a produrre spesa, anche se essi dipendono da colpa dell'amministrazione, quando, come nel caso di omessa rimozione di situazioni che ostacolino la regolare attuazione del progetto, si risolvano in comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera, e quindi pur sempre rientranti nel rapporto contrattuale. (Conf 1726/82, mass n 419564; (Conf 5300/81, mass n 416057; (Conf 476/81, mass n 410943; (Conf 2097/80, mass n 405748; (Conf 1337/76, mass n 380025).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 11, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 23, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)