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Sez. U, Sentenza n. 41 del 24/02/2000 (Rv. 534332 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Medici A.S.L. - Opzione per l'attività libero - professionale intramuraria - Ritardo nell'attuazione - Risarcimento del danno - Controversie - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534332-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Trattandosi di pretesa fondata su un asserito comportamento omissivo illecito della pubblica amministrazione datrice di lavoro, le domande di risarcimento del danno derivato ai medici dipendenti A.S.L., che abbiano effettuato l'opzione di cui alle leggi n. 662 del 1996 e 175 del 1997, dalla ritardata istituzione del servizio libero - professionale intramurario sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998, e non al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 33, secondo comma lett. f) legge cit., che attribuisce alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie che abbiano origine dall'attività di organizzazione di un pubblico servizio salvo da quella che incida direttamente sullo status e sugli interessi patrimoniali dei lavoratori dipendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. F CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)