Sez. U, Sentenza n. 9650 del 17/07/2001 (Rv. 548241 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Art. 68 D.Lgs. n. 29 del 1993 e succ. modif. - Devoluzione al giudice ordinario - Ambito - Controversie relative ad atti di conferimento di funzioni dirigenziali - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Conoscenza incidentale di atti amministrativi di organizzazione - Rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel vigente sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario (art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998), sono devolute a quest'ultimo tutte le controversie inerenti ad ogni fase dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla loro instaurazione fino all'estinzione, ivi comprese - per espressa previsione normativa - quelle concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali, a nulla rilevando che la relativa controversia presupponga la conoscenza incidentale di atti amministrativi di organizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 3, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)