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Sez. 6, Sentenza n. 24475 del 04/05/2016 Cc. (dep. 13/06/2016) Rv. 268703 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Pericolo di atti persecutori o discriminatori - Divieto di estradizione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268703-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti, le Autorità dello Stato richiedente offrano specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione della persona richiesta in consegna ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la possibilità di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione formulata dalle autorità della Bielorussia per l'esecuzione di una misura cautelare per reati di frode informatica, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che autorizzava l'estradizione, ritenendo necessari specifici accertamenti, anche per il tramite del Ministero della Giustizia, volti ad acquisire elementi circa gli aspetti critici segnalati da organizzazioni internazionali in merito alle condizioni di detenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)