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Sez. 2, Sentenza n. 2282 del 06/10/2015 Cc. (dep. 20/01/2016) Rv. 266253 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Pericolo di atti persecutori o discriminatori - Divieto di estradizione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266253-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti derivante da una diffusa e grave situazione di endemica violenza all'interno del sistema carcerario del Paese richiedente, quest'ultimo offra, al più alto livello governativo, specifiche assicurazioni in ordine alla destinazione dell'estradando ad un istituto penitenziario già positivamente valutato quanto al rispetto dei diritti fondamentali, e tali assicurazioni siano avvalorate dalla adesione del Paese stesso a trattati internazionali che garantiscono e promuovono il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione formulata dalle Autorità brasiliane per l'esecuzione di una condanna per traffico di stupefacenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 n. 3, Tratt. Internaz. 01/08/1989 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)