Sez. 6, Sentenza n. 10965 del 11/02/2015 Cc. (dep. 13/03/2015) Rv. 262934 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Pericolo di atti persecutori o discriminatori - Divieto di estradizione - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti derivante da una diffusa e grave situazione di endemica violenza all'interno del sistema carcerario del Paese richiedente, le Autorità di quello Stato offrano specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione del "consegnando" ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la possibilità di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione formulata dalle Autorità brasiliane per l'esecuzione di una condanna per peculato, corruzione e riciclaggio, in cui la S.C. ha escluso la sussistenza della causa ostativa - regolata dal vigente trattato bilaterale in modo analogo a quanto previsto dagli artt. 705 e 698 cod. proc. pen. - in forza delle assicurazioni fornite dalle predette Autorità in ordine al collocamento dell'estradando nell'"Ala dei vulnerabili", distinta dalle altre sezioni del carcere di destinazione, con conseguente esclusione del rischio per "il consegnando" di entrare in contatto con persone suscettibili di rappresentare una minaccia per la sua integrità personale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Tratt. Internaz. 01/08/1989 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)