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Sez. 6, Sentenza n. 49881 del 06/12/2013 Cc. (dep. 11/12/2013) Rv. 258141 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Pericolo di atti persecutori o discriminatori - Divieto di estradizione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258141-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il divieto potesse operare nei confronti della Repubblica ucraina, sia per le ampie assicurazioni fornite dall'autorità dello Stato richiedente circa il rispetto dei diritti umani, sia perché le violazioni documentate nel rapporto di "Amnesty International", prodotto dal ricorrente, si erano verificate in occasione della detenzione seguita ad arresti, e dunque di una forma di reclusione diversa da quella cui sarebbe stato sottoposto l'estradando).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)