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Sez. 4, Sentenza n. 3809 del 07/01/2015 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 261960 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Cantiere temporaneo o mobile - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - Posizione di garanzia - Cessazione per completamento delle opere edili in senso stretto - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261960-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile temporaneo o mobile è titolare di una posizione di garanzia, che non può ritenersi esaurita allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)