Sez. 4, Sentenza n. 7443 del 17/01/2013 Ud. (dep. 14/02/2013) Rv. 255102 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinatore per la progettazione - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Rapporti con gli altri titolari di posizioni di garanzia dell'incolumità dei lavoratori - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996 e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso D.Lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore intento a svolgere lavori di manutenzione di una banchina adibita al camminamento dei viaggiatori e travolto dalla motrice di un treno in transito, ha ritenuto corretta la condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'impresa subappaltatrice, precisando che egli ha anche l'obbligo di vigilanza sulla esatta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 4, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)