Sez. 1, Sentenza n. 1662 del 10/04/1978 (Rv. 391063 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - IN GENERE - RESPONSABILITA INDIRETTA DEL PADRONE E DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - IN GENERE - RESPONSABILITA INDIRETTA DEL PADRONE E DEL COMMITTENTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Al fine dell'affermazione della responsabilita indiretta del padrone o del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del domestico o del commesso, ai sensi dell'art 2049 cod civ, e sufficiente che sussista un nesso di occasionalita necessaria fra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso cioe che le incombenze o mansioni affidate dal primo al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, mentre rimane irrilevante, al fine indicato, che tale comportamento si ponga al di la dei limiti di quelle incombenze o mansioni. (V 2766/75, mass n 376772; (V 1354/74, mass n 369436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)