Sez. 5 - , Ordinanza n. 20291 del 31/07/2018 (Rv. 650152 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. n. 20 del 1992 - Redditi da lavoro percepito in Francia da soggetto residente in Italia - Potestà impositiva concorrente - Riconoscimento del credito d'imposta - Condizioni - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In materia d'imposte sul reddito, la Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. n. 20 del 1992, non esclude che il reddito percepito in Francia da un soggetto residente in Italia (quale dirigente di una società di diritto francese), anche se già tassato in Francia attraverso ritenute alla fonte, debba essere dichiarato anche in Italia, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, sicché è legittimo il recupero a tassazione effettuato ove il reddito percepito all'estero non venga indicato nella dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 15, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 16, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)