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Sez. 3, Sentenza n. 6864 del 17/11/1983 (Rv. 431526 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI - PLURALITÀ DI DICHIARAZIONI CONTESTUALI AVENTI INDIVIDUALITÀ ED EFFICACIA PROPRIE - NEGOZIO, COMPLESSO O MISTO, A NEGOZI COLLEGATI FUNZIONALMENTE OD OCCASIONALMENTE - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONDIZIONI - COLLEGAMENTO FUNZIONALE O COLLEGAMENTO OCCASIONALE - RISPETTIVA NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431526-01

NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI - PLURALITÀ DI DICHIARAZIONI CONTESTUALI AVENTI INDIVIDUALITÀ ED EFFICACIA PROPRIE - NEGOZIO, COMPLESSO O MISTO, A NEGOZI COLLEGATI FUNZIONALMENTE OD OCCASIONALMENTE - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA - CONDIZIONI - COLLEGAMENTO FUNZIONALE O COLLEGAMENTO OCCASIONALE - RISPETTIVA NOZIONE.*

Nel caso di più dichiarazioni contestuali aventi - se considerate l'una indipendentemente dalle altre - individualità ed efficacia proprie, occorre distinguere l'ipotesi in cui ciascuna dichiarazione viene in considerazione come un distinto negozio giuridico, per cui alla pluralità di dichiarazioni corrisponde una molteplicità di negozi, da quella in cui le varie dichiarazioni risultino combinate tra loro, sì da dar vita ad un negozio giuridico unitario. Mentre in quest'ultima ipotesi si ha un solo negozio, complesso o misto, caratterizzato dall'unificazione dell'elemento causale, nella prima ipotesi si ha invece un insieme di negozi che possono essere collegati funzionalmente o anche solo occasionalmente. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, sono solo causalmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun titolo negoziale in cui esse si inquadrano, sì che la loro Unione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi cui le parti diano vita nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengano tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, sì che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia. (Conf 4291/81, mass n 414974).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)