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Sez. 3, Sentenza n. 4291 del 02/07/1981 (Rv. 414974 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI - RISPETTIVA CONFIGURABILITA - REQUISITI - NEGOZI COLLEGATI - ULTERIORE DISTINZIONE - CONSEGUENTE DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414974-01

NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI - RISPETTIVA CONFIGURABILITA - REQUISITI - NEGOZI COLLEGATI - ULTERIORE DISTINZIONE - CONSEGUENTE DISCIPLINA.*

Nel caso di piu dichiarazioni contestuali aventi, se considerate l'una indipendentemente dalle altre, individualita ed efficacia proprie, occorre distinguere l'ipotesi in cui ciascuna dichiarazione viene in considerazione come un distinto negozio giuridico, per cui alla pluralita di dichiarazioni corrisponde una molteplicita di negozi, da quella in cui le varie dichiarazioni risultino combinate fra loro si da dar vita ad un negozio giuridico unitario. Mentre in quest'ultima ipotesi si ha un solo negozio, complesso o misto, caratterizzato dall'unificazione dell'elemento causale, nella prima ipotesi si ha invece un insieme di negozi che possono essere collegati funzionalmente o anche solo occasionalmente. In particolare, ove si tratti di una pluralita di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, sono solo casualmente riunite, mantenendo l'individualita propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, si che la loro Unione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento e, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, pur conservando l'individualita propria di ciascun tipo negoziale, vengano tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, si che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validita e l'efficacia. (V 781/77, mass n 384378; (V 751/77, mass n 384350).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)