Sez. L, Sentenza n. 3473 del 22/10/1975 (Rv. 377643 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - SOCIETA PER LA TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI DEI SOCI - RELATIVA IMPRESA - NATURA AGRICOLA - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - DISCIPLINA PER L'AGRICOLTURA - APPLICABILITA - FATTISPECIE (CANTINA SOCIALE).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - SOCIETA PER LA TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI DEI SOCI - RELATIVA IMPRESA - NATURA AGRICOLA - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - DISCIPLINA PER L'AGRICOLTURA - APPLICABILITA - FATTISPECIE (CANTINA SOCIALE).*
Qualora gli agricoltori di una determinata zona, anziche provvedere singolarmente alla trasformazione ed all'alienazione dei loro prodotti, devolvono tali operazioni ad un organismo unitario, sia pure munito di personalita giuridica (consorzio, cooperativa, cantina sociale e simili), l'attivita svolta da questo ente, essendo meramente sostitutiva di quella che i singoli soci potrebbero direttamente compiere per realizzare la migliore redditivita delle loro aziende ed essendo ad essi direttamente riferibile, si presenta come connessa, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, con l'attivita agricola primaria dei coltivatori associati. Pertanto, l'impresa gestita dal suddetto ente deve essere considerata agricola, ai sensi degli art 2135, secondo comma, cod civ e 206 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 ed e soggetta alle Disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali nell'agricoltura, anziche a quelle concernenti il settore della industria. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che esattamente i giudici del merito avevano affermato la natura agricola di una societa cooperativa, composta esclusivamente da produttori di uva di una zona determinata, la quale provvedeva, senza fini speculativi, alla vinificazione delle sole uve fornite dai soci ed alla vendita del vino prodotto, mediante lavorazioni rientranti nell'Esercizio normale dell'agricoltura e senza sottoporre ulteriormente il vino ad operazioni e manipolazioni esorbitanti dal normale ciclo produttivo). (Conf 3242/74, mass n 371758; 3283/72, mass n 361108; (Conf 2004/70, mass n 348078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)