Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 28/02/1987 (Rv. 451378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLO ASSEGNATARIO DI UN TERRENO DI RIFORMA FONDIARIA - RICHIESTA DI CONDANNA DELL'OCCUPANTE SENZA TITOLO AL RILASCIO DEL BENE - PRONUNCIA DELLA CONDANNA IN FAVORE DELL'ENTE ASSEGNANTE CHIAMATO IN GIUDIZIO - APPELLO PRINCIPALE DEL CONVENUTO - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DELL'ATTORE - RICHIESTA DI RILASCIO IN PROPRIO FAVORE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLO ASSEGNATARIO DI UN TERRENO DI RIFORMA FONDIARIA - RICHIESTA DI CONDANNA DELL'OCCUPANTE SENZA TITOLO AL RILASCIO DEL BENE - PRONUNCIA DELLA CONDANNA IN FAVORE DELL'ENTE ASSEGNANTE CHIAMATO IN GIUDIZIO - APPELLO PRINCIPALE DEL CONVENUTO - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DELL'ATTORE - RICHIESTA DI RILASCIO IN PROPRIO FAVORE - AMMISSIBILITÀ.*
A seguito dell'impugnazione principale l'impugnazione incidentale tardiva della controparte è ammissibile ancorché non abbia ad oggetto lo stesso capo della sentenza impugnato in via principale bensì un qualunque autonomo capo della decisione stessa. Pertanto nella controversia promossa dall'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria, per conseguire la condanna dell'occupante senza titolo al rilascio del bene, e con riguardo alla sentenza di primo grado, che abbia pronunciato tale condanna, ma in favore dell'ente assegnante, chiamato in giudizio, e che sia stata impugnata in via principale dal convenuto, l'appello incidentale dell'attore, rivolto ad ottenere detto rilascio in proprio favore, può essere proposto tardivamente, ai sensi dell'art. 334 cod.proc.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)