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Sez. 2, Sentenza n. 3470 del 21/07/1989 (Rv. 463458 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - CARATTERE AUTONOMO AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463458-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - CARATTERE AUTONOMO AMMISSIBILITÀ.*

L'impugnazione incidentale tardiva, in Mancanza della previsione di limitazioni di carattere oggettivo da parte del legislatore, è ammissibile con riferimento a qualunque capo della sentenza, anche se diverso da quello contro il quale è diretta l'impugnazione principale, tutelando l'art. 334 cod. proc. civ. l'interesse del soccombente parziale a non impugnare entro i normali termini di decadenza, a condizione che l'avversario presti acquiescenza alla sentenza. Il detto principio non contrasta con la natura eccezionale della norma citata, essendo il risultato della interpretazione della medesima, volta ad intenderne il reale significato, e non di un'applicazione in via analogica, vietata dall'art. 14 delle preleggi. (Conf 399/1989, mass n 461526; (Conf 6311/1988, mass n 460653; (Conf 2149/1987, mass n 451378; (contra 818/1989, mass n 461841; (contra 736/1989, mass n 461775; (contra 7055/1988, mass n 461228; (contra 6775/1988, mass n 461731; (contra 5821/1988, mass n 460334).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)