Sez. 2, Sentenza n. 2128 del 05/05/1989 (Rv. 462703 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE - NEGAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE - APPELLO DEL DEBITORE - CONTESTAZIONE DEL DEBITO - APPELLO INCIDENTALE SULLA RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ SENZA LIMITI DI TEMPO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CAPITALE - NEGAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE - APPELLO DEL DEBITORE - CONTESTAZIONE DEL DEBITO - APPELLO INCIDENTALE SULLA RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ SENZA LIMITI DI TEMPO.*
Poiché l'impugnazione incidentale tardiva non è soggetta ad alcun limite di natura oggettiva e può, perciò, investire qualunque capo, anche autonomo, della sentenza, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato condanna al pagamento della somma capitale negandone la rivalutazione monetaria, il creditore, di fronte all'appello della controparte, con cui si contesti in radice la sussistenza del debito, può sempre proporre l'appello incidentale tardivo per il capo che abbia respinto la sua pretesa rivalutazione dello stesso. (Conf 399/89, mass n 461526; (Conf 6311/88, mass n 460653; (Conf 2149/87, mass n 451378; (diff 818/89, mass n 461841; (diff 736/89, mass n 461775; (diff 7055/88, mass n 461228; (diff 6775/88, mass n 461731; (diff 5821/88, mass n 460334; (diff 7055/88, mass n 461228).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)