Sez. L, Sentenza n. 3058 del 11/04/1990 (Rv. 466598 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - DENUNCIA - DEI LAVORI E DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - ERRORE NELLA DENUNCIA - POTERE DI RETTIFICA DEL DATORE DI LAVORO - MODALITÀ - RIPETIZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN ECCESSO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - DENUNCIA - DEI LAVORI E DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - ERRORE NELLA DENUNCIA - POTERE DI RETTIFICA DEL DATORE DI LAVORO - MODALITÀ - RIPETIZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN ECCESSO - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui rapporto non è determinato dalla volontà delle parti ma da precise Disposizioni di legge, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi del primo comma dell'art. 12 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e quella di modificazione del rischio, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all'i.N.A.I.L. gli elementi necessari per la Determinazione del premio), che implica l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa rispondente. Le dichiarazioni del denunciante, ove siano il risultato di errore, possono essere rettificate dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denunzia nelle forme di cui all'art. 12 citato, con la prova dell'asserita discordanza e senza possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute. (V 4983/80, mass n 408856; (V 4516/79, mass n 401024; (Conf 2360/87, mass n 451547).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)