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Sez. L, Sentenza n. 2360 del 05/03/1987 (Rv. 451547 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - DENUNCIA DEI LAVORI - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - RETTIFICAZIONI DA PARTE DEL DENUNCIANTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MODALITÀ - RIPETIZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN ECCESSO RISPETTO A QUELLE DOVUTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451547-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - DENUNCIA DEI LAVORI - DICHIARAZIONE DI SCIENZA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - RETTIFICAZIONI DA PARTE DEL DENUNCIANTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MODALITÀ - RIPETIZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE IN ECCESSO RISPETTO A QUELLE DOVUTE - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui rapporto non è determinato dalla volontà delle parti ma da precise Disposizioni di legge, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi del primo comma dell'art. 12 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e quella di modificazione del rischio, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all'i.N.A.I.L. gli elementi necessari per la Determinazione del premio), che implica l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa rispondente. Le dichiarazioni del denunciante, ove siano il risultato di errore, possono essere rettificate dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denunzia nelle forme di cui all'art. 12 citato, con la prova dell'asserita discordanza e senza possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute. (V 4983/80, mass n 408856; (V 4516/79, mass n 401024).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)