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Sez. L, Sentenza n. 4516 del 03/08/1979 (Rv. 401024 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DI UNA IMPRESA, AI FINI CONTRIBUTIVI, IN UNA ANZICHE IN UN'ALTRA CATEGORIA PER L'ERRONEA DENUNZIA DA PARTE DELL'IMPRESA DI AVER SVOLTO UNA CERTA LAVORAZIONE - CONSEGUENTE PAGAMENTO DI CONTRIBUTI SUPERIORI AL DOVUTO - IMPUTAZIONE ALL'INAIL DELL'OMESSO ACCERTAMENTO DELLA DIFFORMITA - INAMMISSIBILITA - OBBLIGO DI RETTIFICAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.*
Stato
decisa il 1979-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401024-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DI UNA IMPRESA, AI FINI CONTRIBUTIVI, IN UNA ANZICHE IN UN'ALTRA CATEGORIA PER L'ERRONEA DENUNZIA DA PARTE DELL'IMPRESA DI AVER SVOLTO UNA CERTA LAVORAZIONE - CONSEGUENTE PAGAMENTO DI CONTRIBUTI SUPERIORI AL DOVUTO - IMPUTAZIONE ALL'INAIL DELL'OMESSO ACCERTAMENTO DELLA DIFFORMITA - INAMMISSIBILITA - OBBLIGO DI RETTIFICAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.*

L'impresa che deduca di avere svolto una lavorazione diversa da quella erroneamente denunziata ai sensi dell'art 12, comma primo, DPR 30 giugno 1965 n 1124 e di avere - per effetto dell'inquadramento operato dall'Inail sulla base di tale erronea denunzia - corrisposto, a titolo di premio per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, somme maggiori di quelle dovute, non puo imputare all'istituto assicuratore il mancato accertamento della pretesa difformita, incombendo ad essa impresa di provvedere alla rettifica della precedente erronea denunzia con il procedere - nel quadro degli obblighi di comunicazione imposti dal citato art 12 - alla presentazione di altra denunzia riflettente la sua reale situazione, con la prova specifica della asserita discordanza fra la lavorazione effettivamente svolta e quella denunciata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)