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Sez. 1, Sentenza n. 20050 del 22/09/2010 (Rv. 614256 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Regione Sicilia - Appalti stipulati dai comuni - Capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Fondamento normativo - Fattospèecie in tema di clausola compromissoria.
Stato
decisa il 2010-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614256-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE

In tema di contratti stipulati dai; Comuni per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia, si applica, in forza del richiamo contenuto nell'art. 9 della legge regionale n. 21 del 1973 e nell'art. 32, primo comma, della legge regionale n. 21 del 1985, il capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962; pertanto, ove l'appalto concluso dall'ente locale contenga una clausola compromissoria che, dopo aver stabilito il deferimento di tutte le controversie a un collegio arbitrale, rinvii per la loro definizione alle disposizioni del citato capitolato generale, detta clausola assume valore solo ricognitivo della normativa richiamata, comunque applicabile per espresso disposto della legge regionale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 9, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 32 com. 1, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)