Sez. 2, Sentenza n. 2101 del 30/03/1984 (Rv. 434144 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - ACCERTAMENTI CHE SI RICOLLEGANO IN MODO INSCINDIBILE CON LA DECISIONE FORMANDONE IL PRESUPPOSTO - ESTENSIONE DEL GIUDICATO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - ACCERTAMENTI CHE SI RICOLLEGANO IN MODO INSCINDIBILE CON LA DECISIONE FORMANDONE IL PRESUPPOSTO - ESTENSIONE DEL GIUDICATO.*
Il giudicato spiega la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma si estende necessariamente anche agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione formandone il presupposto, così da coprire tutto ciò che rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento di un punto di fatto o di diritto costituente premessa indeclinabile della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a due cause, preclude il riesame della questione pure se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo. (V 5887/78, mass n 395704; (V 4807/78, mass n 394497).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)