Sez. 2, Sentenza n. 1472 del 18/04/1975 (Rv. 375049 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA.*
Il termine di decadenza per la denuncia, da parte del committente, di gravi difetti dell'edificio costruito dall'appaltatore, ai fini dell'Azione di responsabilita, decorre non dal momento in cui il denunciante abbia avuto conoscenza di segni e di manifestazioni esteriori di pericolo, ma dal momento in cui abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa non solo della gravita dei difetti, ma sopratutto del loro collegamento causale (normalmente non rilevabile senza l'espletamento di indagini tecniche) all'attivita di esecuzione dell'opera. (V 232/73, mass n 362071; 2694/70, mass n 349148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)