Sez. 1, Sentenza n. 15785 del 22/10/2003 (Rv. 567577 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Decreto legislativo n. 22 del 1997 - Depenalizzazione - Applicabilità delle sanzioni pecuniarie alle condotte anteriormente commesse ed originariamente punite a titolo di reato - Norma transitoria - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Nel depenalizzare comportamenti che secondo la precedente normativa costituivano reato, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevedendo, all'art. 55, comma 3, che "per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione e sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative", ha dettato una norma che non si esaurisce in un mero adempimento burocratico, ma con l'inciso "ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative" pone una regola di diritto transitorio in deroga al principio di legalità posto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in assonanza con l'art. 40 della stessa legge come interpretato dalla Corte di cassazione, riconoscendo alla nuova disciplina effetto retroattivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)