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Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 11/04/1983 (Rv. 427426 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427426-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria ed inoltre privo del carattere della definitività, in quanto impugnabile con opposizione agli Atti esecutivi, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.. (V 1014/81, mass n 411543; (V 6294/80, mass n 410033; (Conf 2640/82, mass n 420505).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)