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Sez. L, Sentenza n. 2642 del 20/04/1985 (Rv. 440439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO - PER VIZI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI AVVIAMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO - PER VIZI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI AVVIAMENTO - LIMITI.*

In tema di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, il datore di lavoro può denunziare al giudice ordinario gli eventuali vizi di legittimità dell'atto amministrativo di avviamento, per giustificare il rifiuto di assunzione del lavoratore avviato, non solo nell'ipotesi in cui l'avviamento non sia stato preceduto dalla richiesta prevista dall'art. 16, quarto comma, della legge citata, ma anche quando non siano stati osservati i criteri di "scorrimento" di cui all'art. 9 della stessa legge o sussista difformità di contenuto fra richiesta e provvedimento di avviamento in ordine alla categoria professionale del lavoratore da assumere. (V 4291/82, mass n 422270; (V 154/82, mass n 417836; (V 1421/81, mass n 412061).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 9 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)