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Sez. L, Sentenza n. 11141 del 16/08/2001 (Rv. 549002 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Pronuncia di condanna - Precisazione nella motivazione del titolo giuridico delle relative somme - Ammissibilità - Fattispecie relativa a risarcimento del danno per mancata assunzione commisurato alle retribuzioni.
Stato
decisa il 2001-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549002-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Nel rito del lavoro, non è configurabile la nullità della sentenza per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, nel caso in cui il giudice fornisca con la motivazione una più specifica indicazione del titolo giuridico del riconoscimento delle somme costituenti oggetto della pronuncia di condanna (nella specie il giudice di merito, oltre ad accertare il diritto dell'attore ad essere assunto dalla parte convenuta, aveva condannato quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate da una certa data, precisando in motivazione la causale risarcitoria dell'attribuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)