Sez. L, Sentenza n. 10964 del 08/10/1992 (Rv. 478813 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili | Presupposto - Elemento soggettivo del debitore - Esclusione - Convinzione del medesimo di dovere i contributi omessi ad un ente diverso da quello creditore - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili
L'obbligo relativo alle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili), che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali (art.111 R.D.L. n.1827 del 1935, come sostituito dall'art. 23, primo comma, e 24, ultimo comma, della legge n. 218 del 1952, e successive modifiche ed integrazioni), costituisce una conseguenza automatica dell'adempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale (con presunzione "iuris et de iure" del danno cagionato all'ente previdenziale; pertanto non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo suddetto, restando irrilevante, in particolare, la convinzione del soggetto di dovere i contributi ad un ente previdenziale diverso dall'effettivo creditore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)