Sez. 2, Sentenza n. 1424 del 06/03/1982 (Rv. 419254 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - INDAGINI SULL'IMPORTANZA DEI SINGOLI INADEMPIMENTI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - INDAGINI SULL'IMPORTANZA DEI SINGOLI INADEMPIMENTI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove una delle parti o ciascuna di esse giustifichi la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altra, il giudice deve procedere, nell'indagine sull'importanza dei singoli inadempimenti, alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico di tali comportamenti, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità dei medesimi rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, al fine di stabilire se il comportamento di una parte giustifichi effettivamente il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute, posto che, quando l'inadempimento non è grave, il rifiuto di adempiere la controprestazione non può ritenersi di buona fede e, quindi, giustificato. (V 5865/81, mass n 416603; (V 4862/80, mass n 408689; (V 3151/80, mass n 406944; (Conf 6355/81, mass n 417154).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)