Sez. 5, Sentenza n. 27758 del 16/12/2005 (Rv. 587460 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Rettifica del valore iniziale di immobile compravenduto - Avviso di accertamento - Motivazione - Obbligo - Osservanza - Requisiti minimi - Individuazione - Riferimento al contenuto tipico e all'oggetto dell'atto impositivo - Necessità - Mancata indicazione del criterio di valutazione adottato nell'ambito di quelli previsti dalla legge - Vizio di motivazione - Configurabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
L'obbligo di motivazione degli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi hanno in base alle norme loro proprie: giacché, mentre in alcuni atti la funzione di prelievo fiscale viene esercitata in forme estremamente semplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di una determinata disciplina, altri atti costituiscono, invece, l'espressione di una funzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono una veste formale ed un contenuto specificamente regolato dalla legge. L'obbligo in questione potrà ritenersi quindi adempiuto solo qualora la motivazione, ancorché formulata in modo sommario e semplificato, sia tale - avuto riguardo al contenuto tipico ed all'oggetto del singolo atto impositivo - da palesare le ragioni del provvedimento, nella evidenziazione dei momenti ricognitivi e di quelli logico-deduttivi. Ne consegue che, in tema di INVIM, deve ritenersi carente dei requisiti minimi di motivazione l'avviso di accertamento di rettifica del valore iniziale di un immobile compravenduto che non faccia riferimento ad alcuno dei criteri normativi di valutazione (comparazione con i valori di immobili simili o analoghi rilevati in relazione ad atti anteriori di non oltre tre anni; capitalizzazione, al tasso medio, del reddito netto; valore di mercato; costo storico) desumibili dalla disciplina specifica di cui agli artt. 20 e 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (che, ai fini INVIM, richiama la normativa sull'imposta di registro), 49, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (come sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914) e 52, comma secondo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 06/12/1977 num. 914 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)