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Sez. L, Sentenza n. 880 del 18/01/2005 (Rv. 579270 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Inefficacia del licenziamento - Inadempimento delle prescrizioni procedurali previste dall'art. 4 l. n. 223 del 1991 - In particolare, mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei lavoratori avviati alla procedura di mobilità e suo contenuto.
Stato
decisa il 2005-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579270-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, ricorre anche in caso di violazione della norma di cui al nono comma dell'art. 4, che impone al datore di lavoro di indicare puntualmente, nella prevista comunicazione ai competenti uffici del lavoro, e alle organizzazioni sindacali dell'elenco dei lavoratori destinatari del provvedimento, le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori, indicazione che presuppone l'evidenziazione di tutti gli elementi (criteri generali e dati specifici) che hanno portato all'identificazione dei dipendenti prescelti per la mobilità (con specificazione quindi, in caso di applicazione in concorso dei tre criteri di legge, anche dei criteri con cui gli stessi sono stati fatti interagire).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)