Sez. 1, Sentenza n. 967 del 04/02/1999 (Rv. 522944 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Criteri ex art. 5 bis del D.L. n. 333/92 - Immobili siti nella provincia di Trento - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La disposizione di cui all'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, la quale, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, esclude il così detto "tertium genus" di terreni non edificabili ma neppure agricoli, deve ritenersi applicabile anche nella provincia di Trento.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)