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Sez. 1, Sentenza n. 7571 del 09/07/1993 (Rv. 483081 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Edificabilità delle aree - Valutazione - Criteri - Disciplina ex art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Terreno espropriato nella Regione Trentino Alto Adige - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483081-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Il principio sancito dall'art. 5 bis, terzo comma, della legge 8 agosto 1992 n. 359, secondo cui per la valutazione della edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, investendo la consistenza, i limiti e la funzione sociale della proprietà, ed esigendo pertanto uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale, trova applicazione con riguardo alla valutazione di un terreno espropriato anche nella Regione a statuto speciale Trentino Alto Adige, ancorché gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 riservino la materia dell' espropriazione per pubblica utilità alla potestà legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, dovendo anche la Regione a statuto speciale osservare, nella sua legislazione, i limiti posti dalle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)