diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16980 del 25/07/2006 (Rv. 591940 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Immobili siti nella Provincia autonoma di Bolzano - Criteri stabiliti dalla legge provinciale - Armonizzazione con i principi stabiliti dall'art. 5 - Bis del d.l. n. 333 del 1992 - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591940-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Le disposizioni in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 8 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 debbono essere interpretate in armonia con i principi sanciti dall'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 (costituente norma statale fondamentale di riforma economico-sociale), in forza dei quali, da un lato, non è configurabile un "tertium genus" tra le aree edificabili (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) e le aree agricole o non edificabili (indennizzabili in base a valori agricoli tabellari), e, dall'altro, l'edificabilità va verificata secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità "legale", connessa alla classificazione dell'area negli strumenti urbanistici. In tal ottica, il comma primo dell'art. 8 della citata legge provinciale - relativo alle "aree comprese in centri edificati o che, indipendentemente dagli strumenti urbanistici, hanno potenzialità edificatoria" - deve ritenersi corrispondente al comma terzo dell'art. 5-bis della legge statale, e cioè come disciplinante la sorte delle aree edificabili tramite riferimento ad una situazione principale, in cui l'edificabilità deriva dall'esistenza di una regolamentazione legale dell'assetto urbanistico, ed una secondaria, relativa alle aree comprese in comuni sprovvisti di strumento urbanistico, là dove l'edificabilità può essere valutata solo "in fatto"; mentre il terzo comma dell'art. 8 - attinente alle "aree site al di fuori dei centri edificati o prive di potenzialità edificatoria" - deve reputarsi corrispondente al comma quarto dell'art. 5-bis, ossia come regolativo della sorte delle aree agricole o, comunque, non classificabili come edificatorie.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Trentino Alto Adige 15/04/1991 num. 10 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)