Sez. 1, Sentenza n. 50 del 05/01/2000 (Rv. 532710 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Immobili siti nella Provincia di Trento, a vocazione non edificatoria.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di terreni a vocazione non edificatoria siti nella Provincia di Trento - anche per la quale opera la suddivisione delle aree nelle due sole categorie di cui all'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992 -, il giudice dell'opposizione alla stima deve fare applicazione della disciplina di cui all'articolo 28 della legge provinciale n. 31 del 1972, come modificato dalla legge provinciale n. 14 del 1983, e deve pertanto stabilire il valore del terreno espropriato tra i limiti tabellari minimo e massimo stabiliti dalla competente commissione per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Trento 02/05/1983 num. 14 CORTE COST., Legge Prov. Trento 24/11/1988 num. 43, Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge Prov. Trento 30/12/1972 num. 31 art. 28 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)